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Archivio di Stato di Novara

Accesso generalizzato

Le norme in materia di trasparenza, introdotte dal D.Lgs. 97/2016 prevedono il diritto di accesso civico semplice, ovvero la possibilità di richiedere documenti, dati o informazioni che pur essendo oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, non siano stati pubblicati. E' inoltre previsto l'accesso generalizzato a tutti gli altri dati. 

I soggetti interessati possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come disciplinato dall'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L’accesso è garantito laddove si renda necessario curare o difendere i propri interessi giuridici.

Sono esclusi dall’accesso i documenti in grado di pregiudicare gli interessi pubblici e privati ai sensi dell’art. 5bis del D.Lgs. 33/2013.

Il rispetto della protezione dei dati personali è altresì garantito dalle limitazioni temporali previste dall’art. 122 del Codice, e dall’art. 10 delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica del 19 dicembre 2018, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ovvero per:

  • documenti contenenti dati penali, consultabili 40 anni dopo la loro data;
  • documenti coperti da segreto e relativi alla politica interna ed estera di Stato, consultabili 50 anni dopo la loro data;
  • documenti in grado di rivelare lo stato di salute, ovvero la vita e l’orientamento sessuale, rapporti riservati di tipo familiare, consultabili 70 anni dopo la loro data.

Le domande di accesso civico semplice o di accesso generalizzato devono essere inviate al Direttore dell'Archivio di Stato di Novara.

Le richieste possono pervenire attraverso le seguenti modalità:

In caso di invio telematico la richiesta è valida se presenta una delle seguenti caratteristiche:

  • sottoscrizione del richiedente e copia del documento di identità in allegato;
  • trasmissione attraverso posta certificata del richiedente;
  • sottoscrizione digitale.

Al momento della presentazione della richiesta sarà rilasciata una ricevuta che indica il numero di protocollo e il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale sarà inviata la risposta con provvedimento motivato.
Per ogni richiesta di accesso generalizzato l'Amministrazione provvederà a verificare la presenza di eventuali controinteressati, che saranno informati e potranno opporsi al provvedimento entro 10 giorni.
In caso di risposta negativa all'istanza di accesso generalizzato o di mancato rispetto dei termini previsti il richiedente potrà avanzare una richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, c. 7, del D.Lgs. 33/2013.
Sulla richiesta di riesame deciderà il responsabile della trasparenza con provvedimento motivato entro 20 giorni.



Ultimo aggiornamento: 03/09/2024